Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo II

Art. 12

Contenuto del piano di mobilitazione.

In vigore dal 18 gen 1943
Il piano di mobilitazione determina: a) l'organizzazione dei servizi e del personale che deve essere assunto in caso di mobilitazione; b) l'indicazione nominativa o numerica del personale proposto per l'esenzione dal richiamo alle armi; c) l'indicazione nominativa o numerica del personale assegnato in sostituzione di quella chiamato alle armi, od occorrente per nuovi e maggiori bisogni. Nel piano deve essere indicato il nome della persona incaricata, à termini dell'articolo precedente, di redigerlo e di tenerlo aggiornato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-12

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Contenuto del piano di mobilitazione. (Art. 12 Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo