Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo III

Art. 17

Centri federali e centri di censimento del servizio del lavoro.

In vigore dal 18 gen 1943
Presso ogni Federazione provinciale dei Fasci di combattimento è costituito un centro federale del servizio del lavoro. I centri di censimento del servizio del lavoro sono costituiti in ogni comune presso il Fascio di combattimento e dipendono dai rispettivi centri federali. Essi provvedono al censimento dei cittadini, avvalendosi del materiale anagrafico fornito dai comuni e concernente i cittadini soggetti per legge al servizio del lavoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-17

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Centri federali e centri di censimento del servizio del lavoro. (Art. 17 Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo