Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo III
Art. 19
Liste di censimento.
In vigore dal 18 gen 1943
Ai fini del censimento dei cittadini obbligati per legge al servizio del lavoro, gli uffici anagrafici dei comuni iscrivono in apposite liste, distinte per unità maschili e femminili e corredate delle relative indicazioni, i cittadini che entro l'anno compiono il 14° anno di età.
Entro il 15 gennaio di ogni anno, i comuni rimettono le liste ai rispettivi centri di censimento del servizio del lavoro, che le completano con le indicazioni di loro competenza.
L'originale delle liste così completate è conservato presso i centri di censimento, che ne redigono copia e la inviano al competente centro federale allegandovi i documenti presentati dai cittadini i quali ritengano di avere titolo alla dispensa, dal servizio del lavoro.
I centri federali provvedono ad inserire in tali liste le indicazioni di loro competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-19