Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo III

Art. 23

Elenchi del personale occupato.

In vigore dal 18 gen 1943
Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le imprese agricole, industriali, commerciali, bancarie e assicuratrici, comunque costituite, nonché i liberi esercenti un'arte o una professione, devono inviare ai rispettivi centri federali del servizio del lavoro, entro due mesi dall'inizio della loro attività, l'elenco del personale dipendente, distinto per classi e per elementi maschili e femminili, con l'indicazione della qualifica professionale per ciascuno degli elementi stessi. Negli elenchi devono essere compresi i titolari dell'impresa e i componenti degli organi direttivi della stessa o dell'ente pubblico, nonché, per le cooperative di lavoro, anche di fatto, i nominativi dei soci. I centri federali comunicano ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, con apposito modulo e distintamente per ogni pubblica amministrazione, ente, impresa o studio professionale, i seguenti dati numerici riassuntivi: a) personale maschile, distinto per classi; b) personale femminile; c) qualifiche professionali, per ciascuno degli elementi di cui alle precedenti lettere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-23

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