Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo III

Art. 26

Elenchi di categorie.

In vigore dal 18 gen 1943
I centri federali del servizio del lavoro provvedono alla compilazione di separati elenchi per i cittadini obbligati a tale servizio, in base all'attività professionale da questi esercitata o per la quale si sono dichiarati o sono stati comunque riconosciuti idonei. Tali elenchi comprendono le seguenti attività: 1) attività interessanti le pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle da comprendersi negli elenchi di cui ai numeri successivi; 2) attività agricole; 3) attività industriali; 4) attività commerciali; 5) attività dei trasporti e delle comunicazioni; 6) attività del credito e dell'assicurazione; 7) attività concorrenti all'assistenza civile; 8) attività concorrenti alla difesa del territorio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-26

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Elenchi di categorie. (Art. 26 Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo