Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo IV
Art. 27
Modalità per la dispensa dal servizio del lavoro.
In vigore dal 18 gen 1943
I cittadini i quali ritengano di avere titolo alla dispensa dal servizio del lavoro devono esibire ai competenti centri di censimento i relativi documenti attestanti le loro speciali condizioni.
Nel caso che la dispensa venga richiesta per non idoneità fisica, temporanea o permanente, questa deve risultare da un certificato in carta libera, rilasciato da un medico militare, o da un medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto. Il certificato può anche essere rilasciato da un medico di fiducia dell'interessato, ma, in tal caso, deve essere vistato dall'ufficiale sanitario.
I centri federali del servizio del lavoro ed i centri di censimento possono disporre appositi accertamenti sanitari di controllo.
I centri federali, a seguito di tali accertamenti, tengono disponibili, se del caso, i suddetti cittadini per altri servizi per i quali risultino fisicamente più idonei.
Le dispense sono concesse dai competenti centri federali del servizio del lavoro.
Storico versioni
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