Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo III

Art. 24

Varianti agli elenchi del personale occupato.

In vigore dal 18 gen 1943
Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le imprese di cui al precedente articolo, nonché i liberi esercenti un'arte o una professione, devono comunicare, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, le variazioni agli elenchi del personale dipendente. I centri federali comunicano ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno, il riassunto numerico delle variazioni suddette.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-24

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