Art. 24 · Varianti agli elenchi del personale occupato.
Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo III

Art. 24

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Varianti agli elenchi del personale occupato.

In vigore dal 18 gen 1943
Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le imprese di cui al precedente articolo, nonché i liberi esercenti un'arte o una professione, devono comunicare, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, le variazioni agli elenchi del personale dipendente. I centri federali comunicano ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno, il riassunto numerico delle variazioni suddette.
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