Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo III
Art. 24
24 / 55Varianti agli elenchi del personale occupato.
In vigore dal 18 gen 1943
Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le imprese di cui al precedente articolo, nonché i liberi esercenti un'arte o una professione, devono comunicare, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, le variazioni agli elenchi del personale dipendente.
I centri federali comunicano ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno, il riassunto numerico delle variazioni suddette.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-24