Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo III

Art. 21

Comunicazione su attitudine ai servizio del lavoro.

In vigore dal 18 gen 1943
I cittadini che non esercitano una professione o un mestiere devono comunicare, a richiesta dei centri federali e dei centri di censimento, tutti i dati necessari a stabilire la loro attitudine ad uno specifico impiego di servizio del lavoro. Per i cittadini in servizio scolastico i dati di cui sopra sono forniti dalle competenti autorità scolastiche.
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