Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo III
Art. 21
Comunicazione su attitudine ai servizio del lavoro.
In vigore dal 18 gen 1943
I cittadini che non esercitano una professione o un mestiere devono comunicare, a richiesta dei centri federali e dei centri di censimento, tutti i dati necessari a stabilire la loro attitudine ad uno specifico impiego di servizio del lavoro.
Per i cittadini in servizio scolastico i dati di cui sopra sono forniti dalle competenti autorità scolastiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-21