Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo III

Art. 18

Comandante e vice Comandante del centro federale e del centro di censimento.

In vigore dal 18 gen 1943
Ad ogni centro federale del servizio del lavoro è preposto un comandante federale, che è il segretario federale. Il comandante del centro federale è coadiuvato da un vice comandante, nominato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista. Il vice comandante sostituisce il comandante in caso di impedimento o di assenza. Ad ogni centro di censimento è preposto un comandante che è il segretario del Fascio di combattimento. Egli nomina il vice comandante del centro di censimento, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-18

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