Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo II

Art. 16

Attuazione del piano di mobilitazione.

In vigore dal 18 gen 1943
L'attuazione totale o parziale del piano di mobilitazione ha luogo: a) per effetto della mobilitazione dell'ente; b) per determinazione dell'autorità di cui all', quando l'ente non è mobilitato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-16

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Attuazione del piano di mobilitazione. (Art. 16 Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo