Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo II
Art. 11
Persone obbligate alla tenuta del piano di mobilitazione.
In vigore dal 18 gen 1943
À sensi del 2° comma dell' del testo unico, hanno l'obbligo di redigere e di tenere aggiornato il piano di mobilitazione:
a) per le Amministrazioni statali e per gli Enti ausiliari dello Stato, il capo dell'Amministrazione o il funzionario da lui appositamente delegato; ove esista l'Ufficio di mobilitazione per il servizio del lavoro, istituito à sensi dell' della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra, il capo di detto Ufficio;
b) per gli altri enti, il dirigente o persona da lui appositamente delegata; la delega è sottoposta all'approvazione della Commissione Suprema di difesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-11