Art. 11 · Persone obbligate alla tenuta del piano di mobilitazione.
Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo II

Art. 11

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Persone obbligate alla tenuta del piano di mobilitazione.

In vigore dal 18 gen 1943
À sensi del 2° comma dell' del testo unico, hanno l'obbligo di redigere e di tenere aggiornato il piano di mobilitazione: a) per le Amministrazioni statali e per gli Enti ausiliari dello Stato, il capo dell'Amministrazione o il funzionario da lui appositamente delegato; ove esista l'Ufficio di mobilitazione per il servizio del lavoro, istituito à sensi dell' della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra, il capo di detto Ufficio; b) per gli altri enti, il dirigente o persona da lui appositamente delegata; la delega è sottoposta all'approvazione della Commissione Suprema di difesa.
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