Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo I

Art. 7

Stabilimenti destinati a divenire ausiliari.

In vigore dal 18 gen 1943
Sono considerati ad ogni effetto stabilimenti destinati a divenire ausiliari quelli che siano stati dichiarati tali dal Sottosegretariato di stato per le fabbricazioni di guerra. La dichiarazione indicata nel comma precedente è notificata, ai singoli stabilimenti, e gli effetti ne decorrono dal momento dell'avvenuta notificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo