Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo I
Art. 6
Vigilanza sull'impiego dei mobilitati per il servizio del lavoro.
In vigore dal 18 gen 1943
La vigilanza sull'impiego dei mobilitati per il servizio del lavoro è esercitata dalle Amministrazioni statali, dalle quali dipendono, o sono comunque controllati, gli enti presso cui prestano servizio i mobilitati suddetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-6