Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo II
Art. 16
16 / 55Attuazione del piano di mobilitazione.
In vigore dal 18 gen 1943
L'attuazione totale o parziale del piano di mobilitazione ha luogo:
a) per effetto della mobilitazione dell'ente;
b) per determinazione dell'autorità di cui all', quando l'ente non è mobilitato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-16