Art. 16 · Attuazione del piano di mobilitazione.
Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo II

Art. 16

16 / 55

Attuazione del piano di mobilitazione.

In vigore dal 18 gen 1943
L'attuazione totale o parziale del piano di mobilitazione ha luogo: a) per effetto della mobilitazione dell'ente; b) per determinazione dell'autorità di cui all', quando l'ente non è mobilitato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-16