Art. 23 · Elenchi del personale occupato.
Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo III

Art. 23

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Elenchi del personale occupato.

In vigore dal 18 gen 1943
Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le imprese agricole, industriali, commerciali, bancarie e assicuratrici, comunque costituite, nonché i liberi esercenti un'arte o una professione, devono inviare ai rispettivi centri federali del servizio del lavoro, entro due mesi dall'inizio della loro attività, l'elenco del personale dipendente, distinto per classi e per elementi maschili e femminili, con l'indicazione della qualifica professionale per ciascuno degli elementi stessi. Negli elenchi devono essere compresi i titolari dell'impresa e i componenti degli organi direttivi della stessa o dell'ente pubblico, nonché, per le cooperative di lavoro, anche di fatto, i nominativi dei soci. I centri federali comunicano ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, con apposito modulo e distintamente per ogni pubblica amministrazione, ente, impresa o studio professionale, i seguenti dati numerici riassuntivi: a) personale maschile, distinto per classi; b) personale femminile; c) qualifiche professionali, per ciascuno degli elementi di cui alle precedenti lettere.
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