Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo II
Art. 12
12 / 55Contenuto del piano di mobilitazione.
In vigore dal 18 gen 1943
Il piano di mobilitazione determina:
a) l'organizzazione dei servizi e del personale che deve essere assunto in caso di mobilitazione;
b) l'indicazione nominativa o numerica del personale proposto per l'esenzione dal richiamo alle armi;
c) l'indicazione nominativa o numerica del personale assegnato in sostituzione di quella chiamato alle armi, od occorrente per nuovi e maggiori bisogni.
Nel piano deve essere indicato il nome della persona incaricata, à termini dell'articolo precedente, di redigerlo e di tenerlo aggiornato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-12