Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo VII

Art. 47

Accertamenti sanitari.

In vigore dal 18 gen 1943
Il Ministero delle corporazioni ha facoltà di sottoporre in qualunque momento ad accertamenti sanitari, con medici da esso incaricati, il personale da assegnare al servizio del lavoro presso le Amministrazioni statali. Analoga facoltà è attribuita alle Amministrazioni statali nei confronti del personale assegnato a prestare servizio del lavoro alle loro dipendenze. Se la visita sanitaria deve aver luogo in un comune diverso da quello di residenza dell'interessato, è corrisposto il trattamento di missione. La relativa spesa è a carico dell'amministrazione interessata.
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Accertamenti sanitari. (Art. 47 Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo