Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo VII

Art. 49

Comunicazioni al Centro nazionale.

In vigore dal 18 gen 1943
I nominativi del personale assegnato à sensi dell', o chiamato in servizio à sensi dell', sono comunicati, a cura del Ministero delle corporazioni o delle Amministrazioni statali che hanno spedito il precetto, al Centro nazionale del servizio del lavoro perché li tenga indisponibili per altro impiego. Al Centro nazionale sono comunicati altresì i risultati degli accertamenti sanitari eseguiti a termini dell'.
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Comunicazioni al Centro nazionale. (Art. 49 Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo