Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo IX
Art. 54
Censimento degli uomini.
In vigore dal 18 gen 1943
Ai centri federali del servizio del lavoro, devono essere inviati, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento:
a) dai competenti uffici provinciali di leva e, per i riformati dopo l'arruolamento, dai comandi dei distretti militari, gli elenchi degli uomini dai 20 ai 55 anni che abbiano ottenuto la riforma.
Gli elenchi del personale riformato appartenente alla marina ed all'aeronautica sono inviati dai rispettivi Ministeri;
b) dai competenti uffici di collocamento, gli elenchi dei prestatori d'opera che risultino disoccupati, con l'indicazione dell'anno di nascita e della qualifica professionale;
c) dai competenti comandi dei distretti e di zone militari, gli elenchi degli uomini dai 56 ai 70 anni che, essendo ufficiali o sottufficiali, siano obbligati al servizio militare.
Gli elenchi di tale personale, appartenente alla marina, e all'aeronautica, sono inviati dai rispettivi Ministeri.
Nel termine di cui al primo comma, gli uffici anagrafici dei comuni devono inviare ai rispettivi centri di censimento gli elenchi degli uomini dai 56 a 70 anni. I centri di censimento inviano copia degli elenchi al competente centro federale del servizio del lavoro osservando le norme degli .
Gli aggiornamenti agli elenchi indicati nelle lettere a) e c) sono comunicati entro il 15 gennaio di ogni anno; quelli di cui alla lettera b) entro il 15 gennaio ed entro il 15 luglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-54