Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo IX
Art. 55
Comunicazione di elenchi del personale occupato.
In vigore dal 18 gen 1943
Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le imprese indicate nell', nonché i liberi esercenti un'arte o una professione, devono trasmettere ai centri federali, entro due mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli elenchi del personale dipendente, osservando le modalità stabilite dal citato .
Le comunicazioni ai prefetti, da parte dei centri federali, previste dal terzo comma dell', sono effettuate, nella prima applicazione del presente regolamento, entro quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Il dirigente dell'impresa e il libero esercente un'arte a una professione che non adempie all'obbligo contemplato nel 1° comma del presente articolo è punito con l'ammenda sino a L. 3000.
Mussolini
Vidusson
Ricci
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-55