Art. 8 · Comunicazioni degli Uffici di collocamento.
Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo I

Art. 8

8 / 55

Comunicazioni degli Uffici di collocamento.

In vigore dal 18 gen 1943
Gli Uffici di collocamento devono comunicare ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni e ai centri federali i nominativi dei cittadini avviati al lavoro presso enti che siano mobilitati ai sensi dell' del testo unico. La comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni dall'avvenuto avviamento al lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-8