Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo VI

Art. 66

In vigore dal 28 mag 1942
L'ordine di precedenza fra i componenti il Consiglio di Stato è regolato dalla data della nomina, e quando questa sia dello stesso giorno, dal grado precedentemente rivestito.
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Art. 66 Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo