Art. 66
Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo VI

Art. 66

66 / 89
In vigore dal 28 mag 1942
L'ordine di precedenza fra i componenti il Consiglio di Stato è regolato dalla data della nomina, e quando questa sia dello stesso giorno, dal grado precedentemente rivestito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-66