Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo VII

Art. 70

In vigore dal 28 mag 1942
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha unica segreteria pei servizi inerenti alle Sezioni giurisdizionali e alla adunanza plenaria. Ne è capo uno dei due segretari di sezione addetti alle Sezioni giurisdizionali designato dal Presidente del Consiglio di Stato. L'altro lo coadiuva e lo supplisce in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi adempie al servizio di udienza delle Sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria giusta, le disposizioni che sono impartite dal Presidente del Consiglio di Stato.
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Art. 70 Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo