Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo VI

Art. 65

In vigore dal 28 mag 1942
Prima d'ogni adunanza, si trasmette al presidente un elenco contenente l'indicazione degli affari da discutere ed il nome del relatore.
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Art. 65 Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo