Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo V

Art. 60

In vigore dal 28 mag 1942
Il termine di centottanta giorni stabilito nell' della legge, per ricorrere in via straordinaria al RE IMPERATORE, decorre dal giorno della notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo nelle forme stabilite dal regolamento di procedura avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
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Art. 60 Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo