Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo IV

Art. 57

In vigore dal 28 mag 1942
Il Consiglio ove ritenga che il parere, emesso sulla richiesta di un Ministro, possa interessare altro Ministro, ne può ordinare la comunicazione a quest'ultimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo