Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato›Titolo IV
Art. 57
In vigore dal 28 mag 1942
Il Consiglio ove ritenga che il parere, emesso sulla richiesta di un Ministro, possa interessare altro Ministro, ne può ordinare la comunicazione a quest'ultimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-57