Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo IV

Art. 53

In vigore dal 28 mag 1942
I pareri del Consiglio, delle Commissioni speciali, delle Sezioni sono trasmessi dal Presidente del Consiglio di Stato o, d'ordine suo, dal segretario generale al Ministro che ne fece richiesta. La copia che si deve trasmettere al Ministro è sottoscritta dal segretario generale, o dal segretario di sezione, e firmata da chi ha presieduto all'adunanza. Sono contemporaneamente restituite al Ministero le carte e i documenti che erano uniti alla relazione di cui all' del presente regolamento.
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