Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato›Titolo IV
Art. 49
In vigore dal 28 mag 1942
Gli affari sui quali è chiesto parere non possono essere discussi con l'intervento degli interessati dei loro rappresentanti o consulenti.
I memoriali o documenti che gli interessati credono di sottoporre al Consiglio di Stato devono essere rassegnati al Ministero, cui spetta di provvedere. Non può tenersi conto di alcun documento non trasmesso dal Ministero. Il Consiglio di Stato può chiedere al Ministero le notizie e i documenti che reputi necessari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-49