Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo IV

Art. 49

In vigore dal 28 mag 1942
Gli affari sui quali è chiesto parere non possono essere discussi con l'intervento degli interessati dei loro rappresentanti o consulenti. I memoriali o documenti che gli interessati credono di sottoporre al Consiglio di Stato devono essere rassegnati al Ministero, cui spetta di provvedere. Non può tenersi conto di alcun documento non trasmesso dal Ministero. Il Consiglio di Stato può chiedere al Ministero le notizie e i documenti che reputi necessari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 49 Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo