Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo IV

Art. 44

In vigore dal 28 mag 1942
I segretari di sezione provvedono alla preparazione e alla raccolta degli elementi necessari per l'istruzione degli affari sui quali la Sezione deve pronunciarsi e redigono il verbale delle adunanze. I vice segretari designati dai presidente del Consiglio suppliscono i segretari di sezione. Il presidente del Consiglio assegna alle Sezioni i segretari di sezione e designa il segretario delle Commissioni speciali.
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Art. 44 Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo