Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo IV

Art. 48

In vigore dal 28 mag 1942
Il relatore della Sezione o Commissione speciale, ed in caso di impedimento quello che vi sia designato dal presidente del Consiglio, riferisce all'adunanza generale. Il preavviso della Sezione o della Commissione coi i progetti di legge e di regolamento e di testo unico, a cui il preavviso si riferisce, nonché le relative note illustrative del Ministero, sono distribuiti per copia a stampa, salvo i casi di urgenza, ai membri del Consiglio almeno due giorni prima dell'adunanza. Per tutti gli altri affari da sottoporsi all'esame dell'adunanza generale; decide il presidente, volta per volta, se debba essere fatta la previa distribuzione a stampa del preavviso della Sezione o Commissione e della relazione ministeriale.
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Art. 48 Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo