Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo IV

Art. 47

In vigore dal 28 mag 1942
Dalle Sezioni o Commissioni speciali sono deferiti al Consiglio di Stato, in adunanza generale, i preavvisi riguardanti: 1) i progetti di legge e di regolamento; 2) i progetti di testo unico di leggi e di regolamenti; 3) i ricorsi al RE IMPERATORE contro la legittimità dei provvedimenti definitivi; 4) i provvedimenti relativi alla esecuzione di provvisioni ecclesiastiche; 5) le convenzioni e i contratti da approvarsi per legge o per decreto Reale ai sensi dell' della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 6) le questioni d'interesse generale o di massima che costituiscono norma in casi simili; 7) gli altri che vengono designati dal Presidente del Consiglio di Stato, e quelli pei quali il parere in adunanza generale è richiesto dal Ministro, ai sensi del capoverso dell' e dell' della legge.
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Art. 47 Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo