Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato›Titolo IV
Art. 47
In vigore dal 28 mag 1942
Dalle Sezioni o Commissioni speciali sono deferiti al Consiglio di Stato, in adunanza generale, i preavvisi riguardanti:
1) i progetti di legge e di regolamento;
2) i progetti di testo unico di leggi e di regolamenti;
3) i ricorsi al RE IMPERATORE contro la legittimità dei provvedimenti definitivi;
4) i provvedimenti relativi alla esecuzione di provvisioni ecclesiastiche;
5) le convenzioni e i contratti da approvarsi per legge o per decreto Reale ai sensi dell' della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
6) le questioni d'interesse generale o di massima che costituiscono norma in casi simili;
7) gli altri che vengono designati dal Presidente del Consiglio di Stato, e quelli pei quali il parere in adunanza generale è richiesto dal Ministro, ai sensi del capoverso dell' e dell' della legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-47