Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato›Titolo II
Art. 25
In vigore dal 28 mag 1942
Le nomine ai posti vacanti di alunno d'ordine sono conferite in seguito a concorso per esame.
Per poter partecipare al concorso occorre il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano di razza ariana con godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai Cittadini gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta per decreto Reale;
b) aver compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di diciotto anni, e non aver superato alla stessa data il 30° anno, salvo l'elevazione del limite massimo prevista nei singoli casi dalle disposizioni vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;
c) essere iscritti al P. N. F. o alla Gioventù italiana del Littorio, salvo il disposto del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati e gli invalidi di guerra;
d) aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica;
e) essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;
f) esser provvisti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai ruoli di gruppo C.
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