Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo II

Art. 28

In vigore dal 28 mag 1942
La Commissione giudicatrice del concorso è nominata su proposta del Presidente del Consigliò di Stato, e si compone: a) di un primo referendario o di un referendario del Consiglio di Stato, presidente; b) di un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al settimo, membro; c) di un insegnante dell'ordine superiore o medio, membro. Un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al nono, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni di segretario della Commissione. Per la prova pratica di dattilografia, il giudizio è dato dalla Commissione col concorso, ove occorra, di un impiegato di gruppo C, di grado non inferiore al nono.
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Art. 28 Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo