Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo II

Art. 31

In vigore dal 28 mag 1942
Costituiscono il personale subalterno, pei servizi occorrenti ai vari uffici del Consiglio di Stato, il capo commesso, il primo commesso, i commessi e gli uscieri capi, gli uscieri e gli inservienti. Gli uscieri capi e gli uscieri adempiono al servizio delle adunanze e compiono anche gli atti propri del loro ministero negli affari giurisdizionali di competenza del Consiglio.
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Art. 31 Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo