Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo II

Art. 33

In vigore dal 11 mar 1945
Si applicano al personale di segreteria e subalterno le disposizioni dei capi VII, VIII e IX del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni in tutto quanto non è previsto dal presente regolamento. La Commissione di disciplina, di cui all' del Regio decreto predetto, è costituita da un consigliere di Stato, presidente e da due primi referendari o referendari. Due primi referendari o referendari sono nominati supplenti. Un segretario di sezione disimpegna le funzioni di segretario.

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Art. 33 Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo