Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato›Titolo II
Art. 33
In vigore dal 11 mar 1945
Si applicano al personale di segreteria e subalterno le disposizioni dei capi VII, VIII e IX del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni in tutto quanto non è previsto dal presente regolamento.
La Commissione di disciplina, di cui all' del Regio decreto predetto, è costituita da un consigliere di Stato, presidente e da due primi referendari o referendari. Due primi referendari o referendari sono nominati supplenti. Un segretario di sezione disimpegna le funzioni di segretario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-33