Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo II

Art. 32

In vigore dal 28 mag 1942
Il personale subalterno è nominato, promosso o revocato ai sensi dell' del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, dal Presidente del Consiglio di Stato, che trasmette i relativi decreti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le comunicazioni alla Corte dei conti e per gli ulteriori provvedimenti. Salvo quanto è prescritto negli articoli seguenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Capo XV della parte V del R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 2960, e successive modificazioni.
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