Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato›Titolo II
Art. 34
In vigore dal 28 mag 1942
Per il personale di segreteria, il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di applicare la censura e la riduzione dello stipendio.
Per il personale subalterno, la censura, la multa e la riduzione dello stipendio sono applicate dal segretario generale.
I relativi provvedimenti sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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