Art. 34
Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo II

Art. 34

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In vigore dal 28 mag 1942
Per il personale di segreteria, il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di applicare la censura e la riduzione dello stipendio. Per il personale subalterno, la censura, la multa e la riduzione dello stipendio sono applicate dal segretario generale. I relativi provvedimenti sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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