Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato›Titolo VI
Art. 64
In vigore dal 28 mag 1942
I presidenti di sezione possono, per motivi di malattia o di famiglia, concedere ai membri del Consiglio dieci giorni di congedo.
I congedi di maggiore durata sono concessi dal presidente del Consiglio.
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