Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo VI

Art. 64

In vigore dal 28 mag 1942
I presidenti di sezione possono, per motivi di malattia o di famiglia, concedere ai membri del Consiglio dieci giorni di congedo. I congedi di maggiore durata sono concessi dal presidente del Consiglio.
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Art. 64 Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo