Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato›Titolo VI
Art. 67
In vigore dal 28 mag 1942
Nelle adunanze generali il presidente ed i membri di ogni Sezione siedono gli uni presso gli altri nell'ordine delle Sezioni.
Nella riunione di due Sezioni, i membri della Sezione, l'affare principalmente si riferisce, siedono a destra di chi presiede l'adunanza e quelli dell'altra a sinistra.
Nelle Commissioni, speciali siedono per ordine di anzianità.
Allorchè ad una Sezione vengono aggiunti alcuni membri dall'altra Sezione, i medesimi siedono al lato sinistro del presidente.
Il segretario generale siede a sinistra del presidente.
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