Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo VI

Art. 67

In vigore dal 28 mag 1942
Nelle adunanze generali il presidente ed i membri di ogni Sezione siedono gli uni presso gli altri nell'ordine delle Sezioni. Nella riunione di due Sezioni, i membri della Sezione, l'affare principalmente si riferisce, siedono a destra di chi presiede l'adunanza e quelli dell'altra a sinistra. Nelle Commissioni, speciali siedono per ordine di anzianità. Allorchè ad una Sezione vengono aggiunti alcuni membri dall'altra Sezione, i medesimi siedono al lato sinistro del presidente. Il segretario generale siede a sinistra del presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-67

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