Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato›Titolo VI
Art. 69
In vigore dal 28 mag 1942
Nelle discussioni nessuno può prendere la parola, se non dopo averla ottenuta dal presidente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-69