Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo VI

Art. 69

In vigore dal 28 mag 1942
Nelle discussioni nessuno può prendere la parola, se non dopo averla ottenuta dal presidente.
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Art. 69 Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo