Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato›Titolo VI
Art. 69
69 / 89In vigore dal 28 mag 1942
Nelle discussioni nessuno può prendere la parola, se non dopo averla ottenuta dal presidente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-69