Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato›Titolo V
Art. 61
In vigore dal 28 mag 1942
Nel termine suddetto il ricorso deve essere notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto a chi vi abbia interesse diretto, nei modi e con le forme prescritte pei ricorsi contenziosi, e deve altresì, essere presentato, con la prova dell'eseguita notificazione, al Ministero competente. Agli interessati è assegnato un termine di giorni sessanta dal giorno della notificazione del ricorso, per presentare al Ministero che istruisce l'affare le loro deduzioni.
L'autorizzazione per eseguire la notificazione per pubblici proclami è data dal Ministero a cui spetta provvedere alla istruzione del ricorso.
Allo stesso Ministero spetta disporre l'integrazione del procedimento nei casi e nei modi prescritti dal regolamento di procedura avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Quando s'impugna il provvedimento emesso da un Ministero la presentazione del ricorso tiene luogo di notificazione al Ministero stesso.
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