Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo II

Art. 26

In vigore dal 28 mag 1942
Le domande con i documenti a corredo, indicati nel bando di concorso, debbono pervenire alla Segreteria generale del Consiglio di Stato non oltre il termine stabilito dal bando medesimo. Non saranno ammessi candidati che facessero pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto o li inviassero non completi o non regolari. L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, non motivato, nè sindacabile.
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Art. 26 Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo