Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo I

Art. 2

In vigore dal 28 mag 1942
I posti di referendario del Consiglio di Stato sono conferiti in base a concorso per titoli e per esami. Possono partecipare al concorso i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza, e che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista, salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati e per gli invalidi di guerra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo