Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 28 mag 1942
I posti di referendario del Consiglio di Stato sono conferiti in base a concorso per titoli e per esami.
Possono partecipare al concorso i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza, e che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista, salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati e per gli invalidi di guerra.
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