Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo I

Art. 7

In vigore dal 28 mag 1942
La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli indicati nell'. Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli. Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte. Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse. Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame, la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente. Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. Non potranno, peraltro, conseguire la nomina coloro che non risultino in possesso del requisito di coniugato o vedovo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-7

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