Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo II

Art. 11

In vigore dal 28 mag 1942
Costituiscono il personale di segreteria i segretari di sezione (gruppo A), i vice segretari (gruppo B), gli archivisti capi, i primi archivisti, gli archivisti, gli applicati e gli alunni d'ordine (gruppo C). Il personale di segreteria adempie a tutti i servizi inerenti al funzionamento delle segreterie del Consiglio di Stato, secondo la distribuzione che ne fa il presidente, giusta l' del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo